Secondo la Cassazione, che ha respinto il ricorso di una coppia gay che voleva sposarsi in Campidoglio e pubblicare le nozze, “la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario, in ordine alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni, conduce ad escludere che l’assenza di una legge per le nozze omosessuali produca la violazione del canone antidiscriminatorio”. Insomma, se non c’è la legge sul matrimonio gay non si compie alcuna discriminazione.
Per la Cassazione, quel che occorre - e su questo i supremi giudici sollecitano “la necessità di un tempestivo intervento del legislatore” - è dare “riconoscimento”, in base all’articolo due della Costituzione che tutela i diritti umani dei singoli e della loro vita sociale e affettiva, a “un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia” e affermare la “riconducibilità” di “tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana”. Attenzione a questo passaggio. Come noi diciamo sempre vanno tutelati i diritti dei singoli. Un omosessuale deve ovviamente poter visitare il compagno in ospedale o in carcere, si può ragionare anche sulle questioni patrimoniali. Diritti ai singoli sì. Ma la famiglia che cresce i figli è un’altra cosa. Da oggi è parola di Cassazione.
Inoltre, i supremi giudici - per avvalorare la loro decisione, in linea con quanto già stabilito da altre sentenze della Consulta, da ultimo con la n. 170 del 2014 - passano in rassegna la Carta dei diritti fondamentali della Ue e osservano che “l’articolo 12, ancorché formalmente riferito all’unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo”. Gli Stati possono regolarsi con ampia autonomia sul tema delle nozze gay. Anche qui, parole chiarissime: non c’è nessun obbligo.
“Nell’art. 8 - prosegue ancora il verdetto - che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, e’ senz’altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall’ordinamento, ma non necessariamente mediante l’opzione del matrimonio per tali unioni”. In che altra lingua bisogna scriverlo? Il matrimonio è un’altra cosa. E noi difenderemo fino all’ultima energia la Costituzione e le leggi della Repubblica italiana, a tutela della famiglia e dei suoi figli.