Può, al limite, essere sostituita da altra opera penitenziale, ma penitenza deve sempre esserci per ricordare la morte di Gesù
Il Papa Paolo VI con la Costituzione apostolica Paenitemini riformò la disciplina della Chiesa. Da poco più di due mesi si era concluso il Concilio.
In questa Costituzione il Papa ricorda che ''la vera penitenza non può prescindere in nessun tempo da una ascesi anche fisica: tutto il nostro essere, anima e corpo, deve partecipare attivamente a questo atto religioso con cui la creatura riconosce la santità e maestà divina.
La necessità poi della mortificazione del corpo appare chiaramente se si considera la fragilità della nostra natura, nella quale, dopo il peccato di Adamo, la carne e lo spirito hanno desideri contrari tra loro. (...)
L'ASTINENZA SI OSSERVERÀ IN TUTTI I VENERDÌ DELL'ANNO
Nel Nuovo Testamento e nella storia della Chiesa - nonostante il dovere di fare penitenza sia motivato soprattutto dalla partecipazione alle sofferenze di Cristo - tuttavia la necessità dell'ascesi che castiga il corpo e o riduce in schiavitù, è affermata con particolare insistenza dall'esempio di Cristo medesimo''. In tale Costituzione si legge anche: ''l'astinenza si osserverà in tutti i venerdì dell'anno che non cadono nelle feste di precetto'' (II,3). Tuttavia si concede ai Vescovi di ''sostituire del tutto o in parte, l'astinenza con altre forme di penitenza, specialmente con opere di carità ed esercizi di pietà'' (VI, 1). ["anche il parroco, per giusto motivo e in conformità alle prescrizioni degli Ordinari, può concedere, sia ai singoli fedeli, sia alle singole famiglie, la dispensa o la commutazione della astinenza e del digiuno in altre pie opere", N.d.BB]
LE NORME VALIDE IN ITALIA
La Conferenza episcopale italiana (CEI), in data 4 ottobre 1994, ha emesso le seguenti «disposizioni normative»:
- La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
- Il digiuno e l'astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri (e il primo venerdì di quaresima per il rito ambrosiano) e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale.
- L'astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo).
In tutti gli altri venerdì dell'anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l'astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
- Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni sino al 60° anno iniziato; alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
IN CONCLUSIONE: IL VENERDÌ È RIMASTO COME GIORNO PENITENZIALE.
Tuttavia è data facoltà di sostituire all'astinenza delle carni un'altra opera penitenziale.
Inoltre la mancata osservanza dell'astinenza nei venerdì dell'anno (ad eccezione dei venerdì di quaresima e soprattutto del mercoledì delle ceneri e del venerdì santo) non viene considerata come colpa grave.
Ma di qui a dire che è stato tolto l'obbligo di non mangiar carne il venerdì ce ne corre.
La pratica dell'astinenza e del digiuno è remotissima nella Chiesa e nei tempi antichi comprendeva anche l'astinenza dall'olio e dal vino. L'astinenza da alcune carni era praticata anche nelle religioni pagane, sebbene per altri motivi. Nel cristianesimo ricevette fin dall'inizio una connotazione cristologica, secondo quanto dice San Paolo: ''completo nella mia carne ciò che manca alle sofferenze di Cristo'' (Col 1,24)